Art. 817 c.c.
Pertinenze
[1]Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
[2]La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva