Art. 820 c.c.
Frutti naturali e frutti civili
[1]Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
[2]Finche' non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si puo' tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.
[3]Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva