Art. 821 c.c.
Acquisto dei frutti
[1]I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprieta' sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprieta' si acquista con la separazione.
[2]Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
[3]I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva