Art. 831 c.c.Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

[1]I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non e' diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

[2]Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' delle leggi che li riguardano.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art831 · fonte su Normattiva