Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - BENI PIGNORABILI - SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DI STIPENDI DEL PERSONALE DELLE UU.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA ISCRITTE NEI RISPETTIVI BILANCI DI PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OVE SI RITENGA, IN BASE AD UNA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE OPPOSTA A QUELLA PREFERITA DAL GIUDICE 'A QUO', CHE TALI SOMME, NONOSTANTE IL VINCOLO DI DESTINAZIONE, SIANO BENI DISPONIBILI E PERCIO' PIGNORABILI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, secondo giurisprudenza consolidata della Corte, in quanto la prospettazione della questione di legittimita' in riferimento a due interpretazioni contrastanti della disposizione impugnata impedisce la verifica della rilevanza della questione stessa. - S. nn. 1146/1988, 456/1989.
Riguarda ancher.d. 1443/1940art. 50 legge 833/1978
- ESECUZIONE FORZATA - OGGETTO - DANARO E CREDITI PECUNIARI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI ISCRITTI NEI RISPETTIVI BILANCI PREVENTIVI - ASSERITA NATURA DI BENI INDISPONIBILI - ESPROPRIABILITA' - PRESUPPOSTI E LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'ammissibilita` in via generale della condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro comporta come conseguenza imprescindibile l'ammissibilita` dell'esecuzione per espropriazione non essendo, in linea di principio, la posizione della P.A. diversa da quella di ogni altro debitore anche ai sensi della disposizione di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, e non vietando gli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, la espropriazione forzata del danaro e dei crediti iscritti nei bilanci delle P.A.. Peraltro i limiti di pignorabilita' dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non, vanno individuati in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni, dei quali di volta in volta si chieda l'espropriazione; di tal che` la non assoggettabilita' all'esecuzione forzata delle somme di danaro o dei crediti pecuniari delle P.A. puo` discendere soltanto dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, in quanto vincolati ad un pubblico servizio o nascenti dall'esercizio di una potesta` pubblica. Ne consegue che la mera iscrizione nel bilancio preventivo delle P.A. di somme di danaro o di crediti pecuniari traenti origine da rapporti di diritto privato non li trasforma di per se` in beni patrimoniali indisponibili, con la conseguente loro non assoggettabilita` ad esecuzione forzata da parte dei creditori, in quanto la natura fungibile e strumentale delle somme di danaro non vale a determinarne la indisponibilita`, a meno che esse non siano destinate immediatamente, nella loro individualita`, ad un fine pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 28 Cost.).
Riguarda ancheart. 830 Codice civileart. 826 Codice civile
- ESECUZIONE FORZATA - DANARO E CREDITI PECUNIARI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI ISCRITTI NEI RISPETTIVI BILANCI PREVENTIVI - ATTO AMMINISTRATIVO - INTANGIBILITA' - NON HA FONDAMENTO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e` desumibile dagli artt. 826, ultimo comma e 828, ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. la indisponibilita` e l'impignorabilita' delle somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nei rispettivi bilanci preventivi, fondate su un presunto principio costituzionale dell'intangibilita' dell'atto amministrativo alla luce del principio generale della divisione dei poteri (legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e, art.4) perche` l'art. 113, ultimo comma, Cost. lascia al legislatore ordinario di determinare gli organi giurisdizionali abilitati ad annullare gli atti amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828,ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. in riferimento all'art. 113 Cost). - cfr. S. n. 32/70, 161/71
Riguarda ancheart. 826 Codice civiler.d. 1443/1940
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO CIVILE DI OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE FORZATA - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO CHE LA SENTENZA COSTITUENTE TITOLO ESECUTIVO NEL GIUDIZIO A QUO ERA GIA' STATA CASSATA - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Sollevata questione incidentale di legittimita' (degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ., 514 n. 5 c.p.c. e 4, legge 1865, n. 2248, in relazione agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.) in un giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata, la Corte - rilevato che la sentenza (di Tribunale) costituente il titolo esecutivo posto a base della promossa esecuzione era stata cassata, con sentenza della Cassazione pubblicata in data anteriore a quella dell'ordinanza di rimessione - ha rimesso gli atti al giudice a quo per esame di tale circostanza in punto di rilevanza.
Riguarda ancher.d. 1443/1940art. 4-alle legge 2248/1965art. 826 Codice civile
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI INDISPONIBILI - CESSAZIONE DELLA INDISPONIBILITA' - DISMISSIONE DI BENI DEMANIALI - DIFFERENZE.
La cessazione della indisponibilita' di un bene destinato a un fine o a un servizio pubblico, regolate dall'art. 828 Cod. civ., e' cosa diversa dal passaggio di un bene dal demanio al patrimonio dello Stato che piu' generalmente viene designato nell'uso col termine di dismissione e che e' regolato dall'art. 829 del medesimo codice.
Riguarda ancheart. 829 Codice civile
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI INDISPONIBILI - CESSAZIONE DELLA INDISPONIBILITA' - RICHIEDE SEMPRE UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
L'indisponibilita', che sorge dalla destinazione di un bene a un fine o a un servizio pubblico, presuppone una manifestazione di volonta' della pubblica amministrazione, che e' richiesta anche per la sua cessazione. I danni subiti da un edificio, per gravi che possano essere, non sono sufficienti a determinare la fine del vincolo dell'indisponibilita': occorre sempre la manifestazione di volonta' dell'amministrazione, alla cui base e' un giudizio sulla idoneita' o meno del bene a perseguire i fini alla cui soddisfazione era stato destinato.