Art. 832 c.c.
Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva