Art. 835 c.c.
Requisizioni
[1]Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.
[2]Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva