Art. 84 c.c.
Eta'
[1]((I minori di eta' non possono contrarre matrimonio.
[2]Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
[3]Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
[4]Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
[5]La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
[6]Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva