Art. 843 c.c.
Accesso al fondo
[1]Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita', al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
[2]Se l'accesso cagiona danno, e' dovuta un'adeguata indennita'.
[3]Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario puo' impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva