Art. 848 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99
Testo vigente dal 7 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99
Testo vigente dal 7 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho ritenuto che non fosse da indugiare nella soluzione del grave problema della difesa dell'agricoltura dai pericoli che derivano dall'eccessivo frazionamento dei fondi. L'interesse superiore della produzione conduce a ridurre il potere di disposizione del proprietario. Il rinvio a una futura legge speciale non sarebbe apparso conforme all'importanza che tra i suoi più alti compiti il Regime assegna all'incremento della produzione agricola. Ho così disposto che nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, nonchè nella costituzione e nei trasferimenti di diritti reali di godimento sui terreni stessi non possa farsi luogo a frazionar menti che non rispettino la minima unità colturale (art. 846, primo comma). Per minima unità colturale s'intende l'appezzamento di terreno necessario e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola ovvero, se non si tratta di terreno appoderato, l'appezzamento necessario e sufficiente per l'esercizio di una conveniente coltivazione secondo le regole della tecnica agraria (stesso articolo, secondo comma). L'estensione della minima unità colturale è determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, sentite le associazioni sindacali (art. 847). Al fine di assicurare il rispetto del limite minimo di frazionamento dei fondi, è conferito al pubblico ministero il diritto d'impugnativa degli atti che conducono all'inosservanza dell'anzidetto limite minimo. Per l'esercizio dell'azione è stabilito il breve termine di tre anni, che decorre dalla data della pubblicità legale dell'atto, e cioè dal giorno in cui ne è eseguita la trascrizione nei registri immobiliari (art. 848). Prevedendo poi l'ipotesi che appezzamenti di terreni di estensione inferiore alla minima unità colturale siano compresi entro maggiori unità fondiarie, è consentito al proprietario di queste di chiedere che gliene sia trasferita la proprietà, pagandone il giusto prezzo. In caso di dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni sindacali in ordine al concorso delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento (art. 849).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 413
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art848 · fonte su Normattiva