Art. 85 c.c.
Interdizione per infermita' di mente
[1]Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente.
[2]Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva