Art. 851 c.c.
Trasferimenti coattivi
[1]Il consorzio indicato dall'articolo precedente puo' predisporre il piano di riordinamento.
[2]Per la migliore sistemazione delle unita' fondiarie puo' procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; puo' anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva