Art. 854 c.c.Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

[1]Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso e' ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

[2]Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art854 · fonte su Normattiva