Art. 679 c.p.c.
Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili
[1]Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento ((presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari)) del luogo in cui i beni sono situati.
[2]Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva