Art. 855 c.c.
Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento
Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprieta' e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitu' imposte nel piano stesso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva