Art. 861 c.c.
Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformita' del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a piu' fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva