Art. 865 c.c.
Espropriazione per inosservanza degli obblighi
[1]Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, puo' farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
[2]L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva