Art. 874 c.c.Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo' chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purche' lo faccia per tutta l'estensione della sua proprieta'. Per ottenere la comunione deve pagare la meta' del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la meta' del valore del suolo su cui il muro e' costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art874 · fonte su Normattiva