Art. 877 c.c.
Costruzioni in aderenza
[1]Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, puo' costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
[2]Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva