Art. 88 c.c.
Delitto
[1]Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
[2]Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva