Art. 881 c.c.Presunzione di proprieta' esclusiva del muro divisorio

[1]Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.

[2]Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la meta' della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.

[3]Se uno o piu' di essi sono da una parte, e uno o piu' dalla parte opposta, il muro e' reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art881 · fonte su Normattiva