Art. 882 c.c.
Riparazioni del muro comune
[1]Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
[2]Il comproprietario di un muro comune puo' esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purche' il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
[3]La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva