Art. 889 c.c. — Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
[1]Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto piu' vicino del perimetro interno delle opere predette.
[2]Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
[3]Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva