Art. 907 c.c. — Distanza delle costruzioni dalle vedute
[1]Quando si e' acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non puo' fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.
[2]Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
[3]Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva