Art. 894 c.c.
Alberi a distanza non legale
Il vicino puo' esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva