Art. 895 c.c.Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

[1]Se si e' acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non puo' sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

[2]La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art895 · fonte su Normattiva