Art. 895 c.c. — Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
[1]Se si e' acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non puo' sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
[2]La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva