Art. 897 c.c.
Comunione di fossi
[1]Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
[2]Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte e' il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
[3]Se uno o piu' di tali segni sono da una parte e uno o piu' dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva