Art. 899 c.c.Comunione di alberi

[1]Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

[2]Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

[3]Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorita' giudiziaria abbia riconosciuto la necessita' o la convenienza del taglio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art899 · fonte su Normattiva