Art. 903 c.c.
Luci nel muro proprio o nel muro comune
[1]Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
[2]Se il muro e' comune, nessuno dei proprietari puo' aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune puo' aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva