Art. 904 c.c.
Diritto di chiudere le luci
[1]La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo ne' di costruire in aderenza.
[2]Chi acquista la comunione del muro non puo' chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva