Art. 906 c.c. — Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal piu' vicino lato della finestra o dal piu' vicino sporto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva