Art. 909 c.c.
Diritto sulle acque esistenti nel fondo
[1]Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
[2]Egli puo' anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non puo' divertirle in danno d'altri fondi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva