Art. 910 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238
Testo vigente dal 10 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 147 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238
Testo vigente dal 10 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 147 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Meno sensibili sono le innovazioni introdotte in tema di vedute o prospetti. Si è lasciata immutata la distanza di un metro e mezzo per le vedute dirette, precisando, tuttavia, che la distanza va osservata anche per le terrazze, per i lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino (art. 905). Per le vedute laterali od oblique, invece, soppressa l'inopportuna eccezione contenuta nel secondo comma dell'art. 588 del codice del 1865, la distanza è stata elevata a settantacinque centimetri (art. 906), sembrando insufficiente la distanza di mezzo metro stabilita dal codice anteriore. Si è inoltre precisato (art. 907) che, quando si è acquistato il diritto di avere una veduta diretta verso il fondo del vicino, il proprietario di questo deve osservare, nel fabbricare, la distanza di tre metri non soltanto di fronte, ma anche al di sotto della finestra; se poi questa forma nello stesso tempo veduta obliqua, deve altresì osservare la distanza di tre metri dai lati di essa. Delle acque.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 427
Nell'ultima sezione del capo relativo alla proprietà fondiaria si contiene la disciplina della materia delle acque. Insieme con norme di nuova formulazione ho in questa sezione inserito, con opportune modificazioni, alcune norme che, collocandole impropriamente in una sezione dedicata alle servitù stabilite dalla legge, il codice del 1865 (articoli
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 428
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art910 · fonte su Normattiva