Art. 912 c.c.Conciliazione di opposti interessi

[1]Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica puo' essere utile, l'autorita' giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua e' destinata o si vuol destinare.

[2]L'autorita' giudiziaria puo' assegnare un'indennita' ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

[3]In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art912 · fonte su Normattiva