Art. 140
[1]Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:
- a)le controversie intorno alla demanialita' delle acque;
- b)le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde;
- c)le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
- d)le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennita' previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque.
[2]Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennita' prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge;
- e)le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorita' amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;
- f)i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti