Art. 918 c.c.
Consorzi volontari
[1]Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
[2]L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.
[3]Il regolamento del consorzio e' deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva