Art. 924 c.c.
Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennita' per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, puo' prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva