Art. 925 c.c.
Animali mansuefatti
[1]Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennita' per il danno.
[2]Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva