Art. 926 c.c.
Migrazione di colombi, conigli e pesci
[1]I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode.
[2]La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva