Art. 927 c.c.
Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podesta' del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva