Art. 930 c.c.
Premio dovuto al ritrovatore
[1]Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
[2]Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiu' e' solo del ventesimo.
[3]Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e' fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva