Art. 943 c.c.
Laghi e stagni
[1]Il terreno che l'acqua copre quando essa e' all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare.
[2]Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva