Art. 950 c.c.
Azione di regolamento di confini
[1]Quando il confine tra due fondi e' incerto, ciascuno dei proprietari puo' chiedere che sia stabilito giudizialmente.
[2]Ogni mezzo di prova e' ammesso.
[3]In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva