Art. 951 c.c.
Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva