Art. 952 c.c.
Costituzione del diritto di superficie
[1]Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.
[2]Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva