Art. 954 c.c. — Estinzione del diritto di superficie
[1]L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816.
[2]I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine.
[3]Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.
[4]Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva