Art. 958 c.c.
Durata
[1]L'enfiteusi puo' essere perpetua o a tempo.
[2]L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Durata
[1]L'enfiteusi puo' essere perpetua o a tempo.
[2]L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art958 · fonte su Normattiva