Art. 959 c.c.
Diritti dell'enfiteuta
[1]L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformita' delle disposizioni delle leggi speciali.
[2]Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva