Art. 960 c.c.
Obblighi dell'enfiteuta
[1]L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali.
[2]L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva