Art. 968 c.c. — Subenfiteusi
La subenfiteusi non e' ammessa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La subenfiteusi non e' ammessa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 25 — (R) Soggetti ammessi ai sistemi
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Art. 25 — (R) Soggetti ammessi ai sistemi
Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'. (R).…
Art. 25 — (R) Soggetti ammessi ai sistemi
Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'. (R).…
Art. 658 — Persone ammesse a fare offerte
Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare…
Art. 17 — Attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento
La Banca d'Italia ... disciplina l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.…
Art. 83 — Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato e' regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto e' stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 967, il quale non ha riscontro nel codice del 1865, regola, nel secondo e terzo comma, la reciproca opponibilità dell'alienazione dei rispettivi diritti da parte dell'enfiteuta e del concedente. Nel caso di alienazione del diritto enfiteutico, il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, e, nel caso di alienazione del diritto del concedente, il nuovo titolare non può pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta, prima che degli atti di alienazione sia stata rispettivamente eseguita la notifica. Ho rafforzato la tutela del diritto del concedente, mediante la responsabilità solidale del nuovo e del precedente enfiteuta per i canoni non soddisfatti (stesso articolo, primo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 456
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art968 · fonte su Normattiva